Il portale nazionale delle aste giudiziarie

Modalità di partecipazione alle aste


Le vendite relative agli immobili soggetti ad esecuzione immobiliare o procedure fallimentari e concorsuali sono effettuate dai magistrati del Tribunale, o per delega, dai Notai (Legge n° 302/98 del 3.08.1998).

Tutti possono partecipare o tramite avvocato per persona da nominare o mandatario munito di procura speciale, all'acquisto di immobili sottoposti a pignoramento o fallimento, ad eccezione del debitore esecutato o fallito (art. 579 c.p.c.).

Le modalità dell'incanto sono contenute nell'ordinanza di vendita; in particolare l'eventuale suddivisione dei beni in uno o più lotti, il prezzo base dell'incanto, il giorno e l'ora dell'incanto, l'ammontare della cauzione, la misura minima dell'aumento delle offerte e il termine, non superiore a trenta o sessanta giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità di deposito (art. 581 c.p.c.).

L'offerta di partecipazione all'incanto deve essere depositata nella Cancelleria del Tribunale (Sezione Esecuzione Immobiliare o Sezione Fallimentare) con l'indicazione della procedura e dei beni (Lotti) che si intende acquistare (art. 580 c.p.c.). Alla domanda presentata in carta da bollo di Euro 10,32 deve allegarsi il 30% del prezzo base d'asta, di cui il 10% a titolo di cauzione e 20% per spese, a mezzo assegni circolari intestati al Giudice dell'Esecuzione, o al Giudice del Fallimento, o del Fallimento o al Notaio Delegato. La domanda deve essere depositata entro le ore 13:00 del giorno precedente la vendita.

Avvenuto l'incanto, entro giorni 10 dalla vendita, possono essere fatte offerte di acquisto in aumento purchè superiori di un sesto al prezzo raggiunto nell'incanto (art. 584 c.p.c.). Tali offerte vengono depositate in cancelleria con assegni circolari e domanda in carta bollata da Euro 10,32, precisando il lotto e la procedura con modalità analoghe alle precedenti.

L'aggiudicatario deve versare nel termine (30 e/o sessanta) e nel modo fissato dall'ordinanza di vendita il prezzo più il 20% per spese. In caso di inadempienza dell'aggiudicatario nel termine stabilito, il giudice pronuncia con decreto la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione (10%) a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto (art. 587 c.p.c.)