
TRIBUNALE DI
LATINA
Oggetto: TESTO UNICO IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA –
DPR 30 MAGGIO 2002 N. 114 – Entrata in vigore dal 1° luglio a.c.
DIRETTIVE
Facendo seguito alle disposizioni già impartite con ordini
di servizio da questa Dirigenza in data 24 giugno 2002 nn. 37,38 ed in data 26
giugno a.c. con Nota nr. 935\1\MC e richiamando l’attenzione di tutti i
Funzionari cui è stata fornita copia del T.U., si segnala nuovamente che in G.
U. – Supplemento ordinario nr. 139 del 15 giungo 2002- è stata pubblicata la
normativa: Testo Unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di Spese di Giustizia che riunisce e coordina le norme sulle spese del
procedimento giurisdizionale.
La materia è comune al processo civile, penale,
amministrativo, contabile e tributario.
Con il T.U. sono state riunite e coordinate le
disposizioni legislative e regolamentari che disciplinavano la materia e chi si sono stratificate nel corso di 150
anni.
Dalla situazione di disordine normativo precedente si è
passati ad una regolamentazione chiara e razionale della materia.
Il corpus delle norme in questione è composto di n. 302
articoli, recependo e coordinando oltre 100 testi normativi, di cui 75 di
livello primario e 25 secondario.
Alla data odierna, sono state diramate solo parziali
direttive ministeriali per la concreta attuazione del Testo e si attende ancora
l’adozione di numerosi regolamenti di attuazione e dei decreti dirigenziali del
Ministero della Giustizia, necessari per attuare in modo organico e completo la
corposa normativa.
In attesa di ciò, ritengo opportuno impartire alcune
direttive con decorrenza 1° luglio a.c.
circa l’applicazione del citato T.U., riservandomi in seguito maggiori
approfondimenti su tematiche particolari e momenti formativi per il personale
interessato alla Riforma.
1) Servizio
delle Spese di Giustizia
Le disposizioni nella
materia e la tenuta dei registri (artt. 161 e 162) avranno concreta
attuazione con l’emanazione del Decreto Dirigenziale del Ministero della
Giustizia di cui all’art. 163 che andrà ad individuare i nuovi modelli di
registri e le modalità della loro tenuta.
Nelle more, l’art. 162
dispone che i registri continueranno ad essere tenuti secondo la
normativa previgente, con l’uso del registro mod. 12.
Mentre, per i decreti ed ordini di pagamento vige la
normativa del T.U. sin dal 1° luglio a.c. con l’obbligo dell’utilizzo dei
modelli nn. 2 e 3 allegati alla G.U.
COMPETENZA DEL FUNZIONARIO con ordini di pagamento
-
alla liquidazione provvede IL FUNZIONARIO ADDETTO AL
SERVIZIO con ordini di pagamento circa le spese relative a testimoni, goa, got
e giudici popolari;
COMPETENZA DEL MAGISTRATO provvede con decreto che deve
essere motivato e comunicato alle parti (artt. 167 e 283) e che costituisce
titolo di pagamento della spesa
-
competenze spettanti agli ausiliari del Giudice;
-
liquidazioni delle competenze mensili e cioè il minimo garantito per l’Unep.
Quindi, con il presente T.U. è stata superata la
coesistenza del Decreto del Magistrato e dell’Ordine del Funzionario per le
medesime spese, che in precedenza si sostanziava nella duplicazione del titolo.
La sola distinzione, come sopra descritta, è tra ordine di
pagamento emesso dal Funzionario quando
l’importo da liquidare non presenta elementi di discrezionalità e Decreto di
pagamento del Magistrato allorché tali elementi sussistano.
L’art. 177, disciplina le modalità di formazione del
titolo di pagamento, i dati in esso contenuti e gli art. 173 e 174 determinano
le varie forme di pagamento:
-
il pagamento delle spese per conto dell’Erario è
eseguito dal concessionario
-
in via subordinata, in mancanza nel Comune di sportelli
del concessionario, dall’ufficio postale.
La forma di pagamento ordinaria: l’accredito –a scelta-
sul conto corrente bancario o postale (art. 176).
Art. 178:
-
è necessario acquisire la fattura in originale prima
dell’emissione degli ordinativi di pagamento e tale documentazione va
conservata presso l’Ufficio giudiziario;
necessaria l’acquisizione preventiva, contestualmente
all’istanza di liquidazione, della dichiarazione da parte del beneficiario
circa i modi per l’accredito della somma; si dispone che le Cancellerie
interessate invitino i Giudici onorari ad indicare la forma di pagamento prescelta dando indicazioni per il versamento
(n. c\c bancario, abi, cab, n. c\c postale etc.);
-
il titolo viene dichiarato perente dopo 200 gg.
dall’emissione;
-
i termini per la presentazione delle istanze per
ottenere la liquidazione dei compensi restano fissati in 100 gg. per le
operazioni e testimonianze in sede e 200 per quelle fuori sede.
In particolare, il T.U. contempla tra i soggetti abilitati
al versamento, oltre all’Ufficio Postale anche i Concessionari.
Per ciascun ordine o decreto, l’ufficio ovvero il
Magistrato competente all’emissione, dovrà compilare l’apposito modello
contenente i dati di cui all’art. 177 del T.U. e conforme agli allegati nn. 2 e
3 del medesimo Testo.
Infine, entro un mese dall’emissione del titolo, il
modello è trasmesso al competente concessionario in duplice copia ovvero
all’Ufficio Postale in un unico esemplare nonché al beneficiario.
Entro lo stesso termine, l’ufficio trasmette copia della
documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento al Funzionario Delegato
il quale verrà ad essere individuato con decreto dirigenziale.
Con il medesimo strumento si disporrà, inoltre, sulle aperture di credito per la regolazione ed il
rimborso dei pagamenti e per il
versamento all’Erario delle ritenute e delle imposte ex art. 185.
Circa le modalità della comunicazione, valgono le regole
ordinarie.
Tutti gi decreti ed ordini di pagamento diventano
esecutivi solo alla scadenza dei termini per proporre l’opposizione (gg. 20
dalla avvenuta comunicazione).
In caso di opposizione, le stesse dovranno essere iscritte
al ruolo generale della Cancelleria della Sezione che dovrà trattare l’affare in relazione –per la materia penale-
al rapporto di incidentalità tra l’opposizione alla liquidazione ed il
procedimento penale dal quale deriva
(Cass. S.U. sent. N. 434 del 14.6.00).
2) SERVIZIO CAMPIONI
VALE QUANTO AFFERMATO AL PUNTO
N. 1 IN TEMA DI TENUTA DEI REGISTRI.
L’art. 280 –disp. transitoria-
prevede tuttavia l’annotazione sul foglio notizie da inserire in tutti i
fascicoli processuali per l’annotazione delle spese da recuperare.
Nei casi di ammissione al
Patrocinio a spese dello Stato, tale nota va inserita anche nei fascicoli
civili e nelle procedure fallimentari.
Il foglio notizie dovrà essere
scrupolosamente annotato e predisposto a cura di tutti gli Uffici ordinatori di
spese ripetibili ovvero prenotate a debito.
Le Cancellerie penali –
dibattimento ed indagini preliminari- dovranno richiedere anche se negativo il
foglio notizie eventualmente restituendo gli atti, dopo l’esecuzione degli
adempimenti urgenti.
La mancata annotazione
rappresenta e costituisce omissione nella fase di recupero con conseguenti
responsabilità contabili e disciplinari.
Un aspetto problematico è
rappresentato dalla formazione dei ruoli: i ruoli vanno formati con procedura
telematica a cura del Consorzio Nazionale dei Concessionari al quale vanno
trasmessi -per via telematica- i dati essenziali per la formazione degli stessi
ruoli.
Naturalmente, - nel frattempo-
gli stessi possono essere trasmessi con invio di prospetti cartacei.
Si è in attesa della
modulistica da parte del Concessionario con l’indicazione dei codici attribuiti
ad ogni singolo tributo.
Al riguardo, questa Dirigenza
chiederà al Concessionario l’attribuzione del codice quale Ente impositore,
distintamente per la Sede Centrale e le due Sezioni Distaccate.
Nella richiesta dovrà essere
specificata la descrizione delle entrate che l’ufficio deve riscuotere (es.
pene pecuniarie, spese di Giustizia, Contributo Unificato etc.).
In via temporanea, ed in attesa
di disposizioni ministeriali al riguardo, gli Uffici di cancelleria non potranno
procedere in via autonoma alla formazione dei ruoli.
Le Cancellerie continueranno ad
attivare le procedure per il pagamento bonario con invio dell’invito notificato
tramite l’Unep.
Dal 1° luglio non potranno,
però, essere più trasmessi all’Agenzia delle Entrate gli atti necessari alla
formazione dei ruoli.
3) Patrocinio
a spese dello Stato
Le disposizioni relative alla
materia sono contenute negli artt. 118 per il processo civile e 74 per quello
penale.
La liquidazione dell’onorario e
delle spese a favore del difensore d’ufficio è disciplinata dagli artt. 116 del
T.U.
Gli effetti dell’ammissione,
negli artt. 107 e 131.
Le novità introdotte:
-
tutte le amministrazioni pubbliche e non solo quelle
statali sono ammesse al beneficio (art. 158);
-
le curatele fallimentari sono ammesse al beneficio per
le cause dalle stesse iniziate, in forza del provvedimento del Giudice Delegato
che attesta la mancanza di attivo (art. 144).
Va evidenziato il contenuto di
cui all’art. 157 che regolamenta le spese dei procedimenti esecutivi attivati
dal Concessionario per la riscossione di tutte le entrate iscritte a ruolo con
la prevista annotazione e prenotazione a debito del Contributo Unificato, delle
spese per le notificazioni a richiesta di ufficio e dei diritti di copia.
Tale nota di prenotazione a
debito viene presentata, all’esito del processo, alla Cancelleria che attesta
la rispondenza delle spese annotate dal Concessionario con quelle dovute.
Circa l’istanza per
l’ammissione al G.P. nella formulazione del comma 1 si è optato per il termine
“interessato” comprendendo in esso anche il concetto di parte.
Per la materia penale,
l’istanza per l’ammissione deve essere presentata dall’interessato ovvero dal
difensore, ovvero inviata a mezzo del servizio postale ed anche inviata o presentata
all’Ufficio del Magistrato innanzi al quale pende il processo (art. 93) nonché
dal difensore direttamente in udienza.
Nel caso di internati o
detenuti si applica l’art. 123 cpp.
4) Diritti
di trasferta per le notifiche civili a richiesta di ufficio
L’art. 30 del T.U. prevede
l’anticipazione a cura della parte che iscrive la causa o deposita il ricorso
di un importo forfetario per diritti, indennità e spese di notifica dei
biglietti di Cancelleria a richiesta dell’Ufficio.
L’importo è riportato nella
Tabella nr. 1.
La parte così come individuata
deve depositare tale ulteriore tributo con l’apposizione di marche da bollo
ordinarie sulla nota di iscrizione a ruolo od atto equipollente (285 co. 2°).
5) Copie
e certificati
I diritti per il rilascio di
copie ed i diritti di certificazione
sono riportati nella Tabella nr. 6.
Il pagamento di detti importo
va effettuato con l’apposizione di marche da bollo sull’atto originale o
sull’istanza. Le marche sono annullate mediante timbro a secco.
6) Disposizioni
in materia di imposta di registro
Gli artt. 73 e 278 del T.U.
dispongono la trasmissione all’Agenzia delle Entrate ai fini della registrazione della COPIA autentica dei
provvedimenti da assoggettare a tale formalità senza i relativi fascicoli.
Sugli originali degli atti
verranno successivamente annotati gli estremi della registrazione.
Lo stesso originale va inserito
in raccolta, mentre la copia autentica nel fascicolo.
Il T.U., inoltre, rende
esplicito l’obbligo di inviare all’Ufficio finanziario soltanto gli atti soggetti ad imposta di
registro e non quelli esenti da tale pagamento.
7) Procedimento
per la conversione delle pene pecuniarie. Regime di addebito
Il T.U. abrogando l’art. 660
cpp attribuisce la competenza di cui al punto 8) al Giudice dell’Esecuzione,
individuato ai sensi dell’art. 665 cpp su richiesta del PM.
Gli artt. 228 e 230 T.U.
prevedono gli importi dei crediti erariali per i quali ricorre l’ipotesi di
estinzione legale del credito per spese processuali e di mantenimento in
carcere del debito erariale nella misura massima di euro 16,53.
Gli artt. 230 e 288 prevedono
il discarico automatico per inesigibilità dei crediti per spese processuali e
di mantenimento – dopo il primo pignoramento – quando l’importo degli stessi
sia inferiore ad euro 25,82.
9) RISCOSSIONE
DEI CREDITI ERARIALI
Con la soppressione della
funzione di cassa esercitata dagli Uffici Finanziari la stessa è stata
attribuita al Concessionario per la fase della riscossione, uniformando la
disciplina della riscossione di tutte le entrate patrimoniali dello Stato tra
le quali le pene pecuniarie e le spese di Giustizia.
L’Ufficio Giudiziario, divenuto
definitivo il provvedimento o passato lo stesso in giudicato, deve notificare
al debitore l’invito al pagamento con l’avvertenza che si procederà
all’iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento nei termini (art. 212
T.U.).
Decorso tale termine, l’Ufficio
Giudiziario provvede all’iscrizione a ruolo ed alla conseguente consegna del
medesimo al concessionario (art. 223 T.U.).
Problematica l’interpretazione
sulla formazione dei ruoli per i quali, allo stato, i concessionari ancora non
forniscono la necessaria modulistica.
Fino all’emanazione del
regolamento di cui all’art. 228, non si fa luogo all’iscrizione a ruolo in caso
di inadempimento di crediti per spese processuali e di mantenimento in carcere
per importi inferiori ad euro 16,53.
Per le spese di mantenimento in
carcere è competente il Direttore dell’Istituto Penitenziario presso il quale
il condannato termina di espiare la pena detentiva.
Semplificato appare il
procedimento per l’annullamento del credito nell’ipotesi di irreperibilità
dell’obbligato e di estinzione legale del credito per insussistenza a cura
della Cancelleria, previo parere conforme, quando previsto, dell’Avvocatura
dello Stato (artt. 219 e 220).
In merito ai reati finanziari,
con l’attribuzione ai Concessionari del pagamento delle spese e della riscossione, per evitare che gli
Uffici finanziari chiedano il pagamento del tributo evaso quando lo stesso sia
stato assorbito dal sequestro, è necessario che la Cancelleria informi
l’ufficio finanziario circa l’eventuale sequestro della merce oggetto di
contrabbando ex art. 221 T.U.
10)
Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi nel processo
penale
E’ stata attribuita al
Magistrato la competenza a curare l’esecuzione di sentenze comportanti gli
ordini di cui al punto 10), in seguito anche alla sentenza della Corte di
cassazione del 24.7.96 n. 15 che ha riconosciuto la natura giurisdizionale
dell’ordine di demolizione.
Richiamato l’obbligo per il
Magistrato di scegliere per l’esecuzione di tali provvedimento della soluzione
meno onerosa per l’Erario.
11)
Restituzione e vendita dei beni sequestrati e spese della procedura di vendita
di beni sequestrati o confiscati nel processo penale
Il T.U. prevede termini ridotti
e modalità di vendita nuove dei beni sequestrati (artt. 149-156).
Gli artt. 59 e 276 T.U. circa
le indennità spettanti ai custodi impongono l’utilizzo della misura stabilita
dalle Tabelle in uso alla Prefettura ed eventualmente ridotta in relazione allo
stato d’uso di conservazione del bene; importante la novità introdotta a
modifica dell’art. 84 comma 2 del cpp, e cioè l’eliminazione della
subordinazione della restituzione al previo pagamento delle spese e nel caso di
restituzione del bene all’avente diritto le spese di custodia e di
conservazione sono poste a carico di quest’ultimo per il periodo successivo al
30° giorno decorrente dalla data in cui lo stesso abbia ricevuto la
comunicazione del provvedimento di restituzione.
Decorso il termine dei 30 gg.,
il magistrato può disporre la vendita dei beni in sequestro (art. 151) fissando
anche il termine iniziale di decorrenza ai fini dell’assegnazione delle somme e
dei valori di cui all’art. 154 T.U.
Le somme ricavate ed i valori
in sequestro devono essere depositate presso il Concessionario che svolgono
funzioni di cassa.
11)
Ulteriori Disposizioni rilevanti:
-
art. 144 che prevede il discarico automatico delle
partite iscritte al Campione Fallimentare in caso di chiusura della procedura
in assenza di attivo;
-
art. 145 che regolamenta le spese anticipate
dall’Erario nei procedimenti di interdizione ed inabilitazione a richiesta del
Pubblico Ministero;
-
art. 204 che prevede il recupero nel processo di
esecuzione e di sorveglianza delle spese solo in caso di condanna da parte
della Corte di Cassazione, con esclusione di quelle pertinenti alla fase di
merito.
Si fa riserva di dettare
disposizioni e di diramare ulteriori specificazioni interpretative, prevedendo
altresì incontri con i Funzionari addetti ai settori interessati nel prossimo
futuro.
Latina, 5 luglio 2002.
Il
Dirigente
-dr.
Salvatore Moscarino-.
Il Cancelliere C\2
-dr.ssa Marina
Pica-.